Formazione Individuale

Ultimo agg. Ottobre 2023

L'Ordine, il Collegio e l'Associazione professionale di riferimento sono competenti a riconosce gli esoneri, le esenzioni e i crediti ECM acquisiti dal Professionista per: Tutoraggio Individuale, Formazione all'Estero, Attività Scientifica e Autoapprendimento.

L'Ordine, il Collegio e l'Associazione professionale di appartenenza provvedono alla valutazione di coerenza con le vigenti disposizioni in materia di ECM e alla registrazione nella banca dati Co.Ge.A.P.S. della posizione del proprio iscritto in riferimento a esoneri ed esenzioni.

Il professionista deve inoltrare la documentazione attestante esoneri, esenzioni, tutoraggio individuale, formazione all'estero e attività scientifica DIRETTAMENTE al proprio Ordine, Collegio o Associazione. Per i professionisti non iscritti a Ordini, Collegi o Associazioni professionali l'invio deve essere effettuato direttamente a Co.Ge.A.P.S. (ecm@cogeaps.it, www.cogeaps.it)

Il portfolio completo che attesta l'assolvimento dell'obbligo formativo di crediti ECM è esclusivamente quello presente sulla piattaforma di Co.Ge.A.P.S.


ESONERI

Sono esonerati per l'intero obbligo formativo individuale annuale ECM i professionisti sanitari che frequentano i seguenti corsi di formazione post-base avente carattere certificativo:

  • laurea specialistica, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, master universitari di primo e secondo livello della durata di uno o più anni e che erogano almeno 60 CFU/anno previsti e disciplinati dal decreto del MURST del 03 novembre 1999 n.509 e dal decreto del MIUR del 22 ottobre 2004 n.270 e succ. modifiche
  • corso di formazione specifica in medicina generale, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999 n.368, emanato in attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli
  • corso di specializzazione in Psicoterapia per Medici e Psicologi, di cui al decreto 11 dicembre 1998 n.509 regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n.127

La frequenza di corsi universitari diversi dà quelli sopra elencati da diritto all'esonero di 4 crediti per mese e solo se il corso di formazione abbia durata superiore a 15 giorni per ciascun mese.

Sono inoltre esonerati per l'intero obbligo formativo individuale annuale ECM i professionisti sanitari che frequentano corsi di formazione manageriale, ai sensi dell'articolo 16-quinquies del D.lgs n.502/92.


ESENZIONI

Sono esentati dall'obbligo formativo ECM, nella misura di 4 crediti per ogni mese nel quale il periodo di sospensione dell'attività professionale sia superiore a 15 giorni, i professionisti sanitari che sospendono l'esercizio della propria attività professionale a seguito di:

  • congedo maternità e paternità
  • congedo parentale e per malattia del figlio
  • adozione e affidamento pre-adottivo
  • adozione internazionale aspettativa non retribuita durata espletamento pratiche
  • congedo retribuito per assistenza a figli portatori di handicap
  • aspettativa senza assegni per gravi motivi famigliari
  • permesso retribuito per i professionisti affetti da gravi patologie
  • assenza per malattia così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza
  • richiamo alle armi o servizio volontariato alla CRI
  • aspettativa per incarico di Direttore Sanitario Aziendale e Direttore Generale
  • aspettativa per cariche pubbliche elettive
  • aspettativa per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo e distacchi per motivi sindacali

I periodi di esonero e di esenzione sono cumulabili ma non sovrapponibili nell'ambito del triennio.


TUTORAGGIO INDIVIDUALE

Ai tutor che svolgono formazione pre e post laurea prevista dalla legge e ai professionisti sanitari che svolgono attività di tutoraggio all'interno di tirocini formativi e professionalizzanti pre e post laurea previsti dalla legge (laurea magistrale, dottorato, master, specializzazione e corsi di perfezionamento con CFU previsti e disciplinati dal decreto del MURST del 3 novembre 1999 n.509; decreto 11 dicembre 1998 n.509. Laurea triennale, laurea magistrale, dottorato, master, specializzazione e corsi di perfezionamento con CFU previsti e disciplinati dal decreto del MIUR del 22 ottobre 2004 n.270 e succ. modifiche e integrazioni),sono riconosciuti crediti formativi ECM nella misura di 4 crediti per mese di tutoraggio.

Il professionista sanitario può inoltrare la documentazione attestante l'attività di tutoraggio al proprio Ordine/Collegio/Associazione professionale, ovvero tramite portale Co.Ge.A.P.S. per i professionisti che svolgono professioni sanitarie regolamentate ma non ordinate e non iscritti alle Associazioni.


FORMAZIONE ALL'ESTERO

E' definita formazione individuale all'estero la formazione non accreditata in Italia e svolta nei paesi dell' U.E., in Svizzera, negli Stati Uniti e in Canada.

Il professionista sanitario, ultimata la frequenza, dovrà inoltrare la documentazione relativa all'evento (programma, contenuti, etc.) e quella attestante la frequenza e il superamento del test di apprendimento al proprio Ordine/Collegio/Associazione professionale, ovvero tramite portale Co.Ge.A.P.S. per i professionisti che svolgono professioni sanitarie regolamentate ma non ordinate e non iscritti alle Associazioni.


ATTIVITA' SCIENTIFICA

Per attività scientifica si intende: redazione di articoli scientifici, pubblicazioni, presentazione di poster a congressi.

Il professionista sanitario può inoltrare la documentazione attestante l'attività scientifica al proprio Ordine/Collegio/Associazione professionale, ovvero tramite portale Co.Ge.A.P.S. per i professionisti che svolgono professioni sanitarie regolamentate ma non ordinate e non iscritti alle Associazioni.


AUTOAPPRENDIMENTO

L'autoapprendimento derivante da attività di lettura di riviste scientifiche, capitoli di libri e monografie, viene riconosciuto esclusivamente per i liberi professionisti nel limite del 10% dell'obbligo formativo individuale triennale, fino ad un massimo di 15 crediti nel triennio.