Presentazione

Ultimo agg. Gennaio 2023

Il Consiglio dei Sanitari della Regione Lombardia è stato istituito con LEGGE REGIONALE 30 gennaio 1998 , N. 2 (BURL n. 5, 1º suppl. ord. del 03 Febbraio 1998).

È istituito presso le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere il Consiglio dei sanitari di cui all'art. 3, comma 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, e come previsto dall'art. 10 comma 7 della l.r. 11 luglio 1997, n. 31".

Il Consiglio dei sanitari è organismo elettivo delle aziende sanitarie con funzioni di consulenza tecnico-sanitaria.

Il Consiglio dei sanitari, di seguito denominato Cds, fornisce pareri obbligatori al direttore generale sulle attività tecnico-sanitarie, anche sotto il profilo organizzativo e per gli investimenti ad esse attinenti; si esprime altresì sulle attività di assistenza sanitaria.

Il Cds può farsi promotore di analisi, indicazioni, proposte al direttore generale nelle materie di propria competenza.

Al Cds sono attribuite, altresì, le competenze di cui all'art. 15, comma 3, dei decreti di riordino.

I pareri del Cds si intendono favorevoli ove non resi entro 15 giorni dalla richiesta; tale termine può essere ridotto per motivate ragioni di necessità ed urgenza dal direttore generale a giorni 5.

Nell’azienda ospedaliera il Cds è composto da:

  • a) n. 8 medici di cui n. 4 dirigenti di secondo livello e n. 4 dirigenti di primo livello. Nelle aziende ospedaliere con più presidi viene assicurata la presenza di almeno un rappresentante medico per presidio qualora sia superiore a 170 posti letto;
  • b) n. 2 operatori sanitari laureati non medici in rappresentanza delle figure professionali ricomprese nelle tabelle B, D, E, F, G, del ruolo sanitario di cui all’allegato 1 al d.p.r. 761/79 e successive modifiche ed integrazioni;
  • c) n. 3 operatori professionali in rappresentanza del personale infermieristico di cui alla tabella I dell'allegato 1 al d.p.r. 761/79 e successive modifiche ed integrazioni;
  • d) n. 2 operatori professionali in rappresentanza del personale tecnico-sanitario di cui alla tabella L dell'allegato 1 al d.p.r. 761/79 e successive modifiche ed integrazioni;
  • d-bis) n. 1 operatore professionale in rappresentanza del personale con funzioni di riabilitazione di cui alla tabella "N" dell’allegato 1 del d.p.r. 761/1979.

Il direttore sanitario, i responsabili di dipartimento, il direttore dell'UO o del servizio farmaceutico e l'operatore professionale dirigente del servizio infermieristico o in assenza di tale figura, il capo dei servizi sanitari ausiliari, sono componenti di diritto.

Partecipa stabilmente al Cds con poteri di proposizione e di voto, nelle materie che riguardano l'area di pertinenza, un rappresentante del personale medico convenzionato eletto congiuntamente da e tra i medici convenzionati di medicina generale e i pediatri di libera scelta.

Possono essere eletti quali componenti del Cds:

  • a) i dipendenti di ruolo del servizio sanitario nazionale con almeno tre anni di anzianità; il dipendente, titolare di incarico presso altra azienda, è eleggibile esclusivamente nel Cds dell'azienda cui risulta assegnato nell'ambito dei ruoli regionali;
  • b) il personale universitario assegnato da almeno tre anni, con provvedimento formale, ad attività assistenziali, per le aziende ospedaliere dove insiste la prevalenza del triennio clinico della facoltà di medicina e per le altre aziende sanitarie in cui è presente la componente universitaria.

Partecipano all'elezione del Cds:

  • a) i dipendenti di ruolo del servizio sanitario nazionale, ancorché titolari di incarico temporaneo presso altra azienda;
  • b) il personale universitario che presta la propria attività assistenziale presso le strutture a direzione universitaria dell'azienda.

Partecipano alle elezioni del Cds i dipendenti, ciascuno per la categoria di appartenenza, del ruolo dei: medici ospedalieri, medici territoriali, medici universitari, personale laureato sanitario, personale laureato sanitario universitario, medici veterinari, personale infermieristico, personale tecnico sanitario, personale di vigilanza ed ispezione, personale della riabilitazione. (10)(2)

Ogni elettore può esprimere voti di preferenza pari al 50% degli eleggibili nella categoria di appartenenza arrotondati all'unità superiore in caso di componenti in numero dispari.

Il Cds dura in carica dalla data di proclamazione alla data di scadenza del direttore generale. Il Cds decaduto conserva le proprie funzioni sino all'insediamento del nuovo consiglio e comunque non oltre 45 giorni dalla data di scadenza. Le relative elezioni sono indette almeno 20 giorni prima di tale data.

Sono dichiarati decaduti dalla carica i componenti per i quali vengono meno i requisiti soggettivi previsti per la loro elezione.

I componenti elettivi, a qualunque titolo cessati, o decaduti sono sostituiti dal direttore generale mediante utilizzo delle graduatorie redatte per ciascuna delle categorie interessate. Qualora, a causa dell'esaurimento della graduatoria non si possa procedere alla sostituzione del componente cessato, il direttore generale provvede ad indire nuove elezioni per la sola categoria interessata. La relativa graduatoria resta valida fino alla naturale scadenza del Cds.

Il direttore generale dispone lo scioglimento del Cds che non abbia potuto funzionare per tre volte consecutive in seguito alla mancanza del numero legale.

I membri del Cds non sono rieleggibili per due volte consecutive.

I consiglieri hanno il diritto-dovere di partecipare alle sedute del Cds. In caso di impedimento, ogni assenza deve essere preventivamente giustificata.

Il componente che non partecipa, senza giustificazione, per un numero di tre sedute consecutive viene dichiarato decaduto, su proposta del presidente, dal direttore generale che contestualmente procederà alla sua sostituzione tramite l'utilizzo della graduatoria relativa alla categoria di appartenenza dell'interessato.

Il Cds è validamente riunito quando è presente la metà più uno dei componenti e delibera a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Qualora la riunione non raggiunga, in prima convocazione, il quorum previsto, si intende convocata, dopo 30 minuti, una seconda riunione che sarà ritenuta valida con la presenza di almeno un terzo dei componenti del consiglio.

Le sedute del Cds non sono pubbliche. È facoltà del direttore generale presenziare alle sedute, le cui convocazioni devono essergli preventivamente comunicate.

Di norma il Cds delibera a voti palesi. Il presidente, in relazione alla particolare natura degli argomenti trattati, con specifico riferimento alle decisioni concernenti persone ed altresì quando ne faccia richiesta la metà più uno dei presenti, può disporre la votazione a scrutinio segreto.

Non è ammesso il voto per delega.

Gli atti sono conservati nell'archivio generale dell'azienda, ove sono trasferiti all'inizio dell'anno successivo a quello di riferimento o una volta perfezionato l'iter procedurale.



Deliberazione n. 168 del 15 febbraio 2024 - Nomina del Consiglio dei Sanitari di ASST Lariana.

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