Iscrizioni al Servizio Sanitario Nazionale (SSN)

Ultimo agg. 23 dicembre 2020
Tessera Sanitaria

Il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) è un sistema di strutture e servizi che ha lo scopo di garantire a tutti i cittadini, in condizioni di uguaglianza, l’accesso universale all’erogazione equa delle prestazioni sanitarie, in attuazione dell’art.32 della Costituzione.

Per usufruire del diritto all’assistenza sanitaria, è necessario essere iscritti al Servizio Sanitario Nazionale (SSN). A tutti i cittadini iscritti al Servizio Sanitario Nazionale viene rilasciata la Tessera Sanitaria - Carta Nazionale dei Servizi (TS - CNS) che viene spedita a casa degli aventi diritto da parte dell’Agenzia delle Entrate.

L’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, e di conseguenza l'iscrizione al Servizio Sanitario Regionale (SSR), è obbligatoria e garantisce l’assistenza da parte del medico di medicina generale (medico di famiglia) o del pediatra di libera scelta (per la fascia di età da 0 a 14 anni), che rappresentano il primo riferimento per la salute dei cittadini.

Hanno diritto di iscrizione al SSN i cittadini italiani, i nuovi nati, i cittadini dell’Unione Europea residenti in Italia, i cittadini extracomunitari in regola con il permesso di soggiorno.

Il cittadino, (o persona delegata) deve presentarsi agli Uffici Scelta e Revoca della sede Territoriale di riferimento, negli orari e con le modalità riportati nella sezione Ufficio Scelta e Revoca: sedi e orari.


    1. Documenti necessari per l'iscrizione:

      • codice fiscale;
      • certificato di residenza o autocertificazione di residenza;
      • documento di identità dell'interessato (anche nel caso di persona delegata) o delega (in caso di persona delegata all'iscrizione).

      Per i nuovi nati occorre presentare in carta semplice:

      • codice fiscale del bambino:
      • certificazione di nascita del bambino (se il bambino è già inserito nello stato di famiglia) o autocertificazione di nascita del bambino eseguita dal genitore.

    1. I cittadini italiani domiciliati temporaneamente in ASST diversa da quella di residenza hanno diritto all'assistenza sanitaria, e quindi all'iscrizione temporanea al Servizio Sanitario in Regione Lombardia, purché la loro permanenza sia superiore ad un periodo di tre mesi e solo se ricorre una delle seguenti condizioni:

      • essere in possesso di esenzione per patologia cronica o invalidità;
      • essere studente;
      • svolgere attività lavorativa.

      Inoltre, in Regione Lombardia, l'iscrizione temporanea può essere estesa:

      • ai cittadini che abbiano compiuto i 75 anni di età;
      • agli ospiti di comunità protetta;
      • ai minori in affido o in attesa di adozione;
      • ai familiari a carico di lavoratore (situazione già tutelata anche dal Circolare Ministero della Sanità 11.05.1984 n. 1000.1169).

      L'iscrizione temporanea ha validità da un minimo di tre mesi ad un massimo di 1 anno ed è rinnovabile se dovesse persistere la situazione di temporaneità.

      Documenti necessari per l'iscrizione:

      • autocertificazione di residenza e domicilio con la motivazione della permanenza temporanea;
      • documento d'identità;
      • tessera sanitaria;
      • per i residenti in altre Regioni dichiarazione di revoca del medico da richiedere all'ASL di appartenenza.

      Anche ai cittadini italiani in soggiorno occasionale in ASST è garantita l'assistenza medico generica, in via indiretta, mediante il sistema delle visite occasionali, l'interessato, in questo caso, dovrà rivolgersi ad un medico di medicina generale o a un pediatra di libera scelta del posto. Al rientro al proprio domicilio l'utente verrà rimborsato dall'ASST di appartenenza dietro presentazione della fattura rilasciata dal sanitario.

      Il cittadino non residente può, inoltre, usufruire in modo gratuito del servizio di continuità assistenziale (ex guardia medica).

    1. Ai cittadini italiani che hanno spostato la residenza anagrafica all'estero (AIRE - Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero), titolari di pensione corrisposta da enti previdenziali italiani o aventi lo status di emigrato, certificato dall'ufficio consolare italiano competente per territorio, le prestazioni ospedaliere urgenti sono erogate a titolo gratuito e per un periodo massimo di novanta giorni nell'anno solare, qualora gli stessi non abbiano una copertura assicurativa, pubblica o privata, per le suddette prestazioni sanitarie.

      Documenti necessari per l'iscrizione:

      • autocertificazione attestante l'ultima residenza presso un comune dell'ASST Lariana;
      • dichiarazione di non essere in possesso di nessuna assicurazione sanitaria.

      Tali cittadini hanno diritto alle sole prestazioni urgenti erogate dalle strutture ospedaliere, nel periodo di validità dell'iscrizione.

    1. Soggiorno inferiore a tre mesi

      In questo caso non è necessaria l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale.

      Per il cittadino proveniente dall'Unione Europea, dallo Spazio Economico Europeo o dalla Svizzera, l'assistenza sanitaria è garantita mediante la TEAM (Tessera Europea di Assicurazione Malattia) che riconosce il diritto a fruire delle cure necessarie, anche non urgenti.

      Se non in possesso della TEAM o del relativo certificato sostitutivo se il cittadino:

      • ha comunque una copertura sanitaria, l'assistito pagherà la prestazione per intero e potrà richiedere il rimborso alla propria istituzione sanitaria competente;
      • è sprovvisto di copertura sanitaria nel paese di origine, avrà diritto a cure indifferibili e urgenti, cure per la tutela della salute del minore, della maternità e dell'interruzione volontaria di gravidanza, alle vaccinazioni, alla cura e profilassi delle malattie infettive e, se indigente non pagherà le prestazioni.

      Soggiorno superiore a tre mesi

      I cittadini che appartengono alla Comunità europea che soggiornano per più di tre mesi in Italia deveono essere in possesso di un'assicurazione sanitaria o devono essere iscritti al Servizio Sanitario Nazionale.

      Hanno diritto all'iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale, a parità di condizioni con cittadini italiani, i cittadini comunitari che rientrano nelle seguenti categorie:

      • lavoratore subordinato o autonomo (iscritti alla Camera di Commercio) e loro familiari a carico;
      • familiare a carico di cittadino italiano;
      • titolari di attestato di soggiorno permanente maturato dopo almeno 5 anni di residenza in Italia;
      • in stato di disoccupazione involontaria, (già lavoratore subordinato o autonomo nel territorio nazionale) iscritto al centro per l’impiego e che abbia reso la dichiarazione di immediata disponibilità all’attività lavorativa o segue un corso di formazione professionale;
      • detenuti negli istituti penitenziari per adulti e minori, internati negli ospedali psichiatrici giudiziari, in semilibertà, sottoposti a forme altenative di pena;
      • minori affidati ad istituti o a famiglie;
      • titolare di formulario comunitario: S1 (exE106, exE109, exE120, ex E121).

      Queste categorie di assistiti hanno diritto all'assistenza sanitaria (tessera sanitaria) sul territorio italiano e al rilascio della TEAM ad eccezione dei titolari di formulari comunitari i quali hanno diritto unicamente alla tessera valida sul territorio nazionale e non alla TEAM che deve essere loro rilasciata dallo stato che ha emesso il formulario europeo.

      Documenti necessari per l'iscrizione:

      • autocertificazione o certificato di residenza;
      • codice fiscale;
      • documento di identità;
      • contratto di lavoro o busta paga (per i lavoratori dipendenti);
      • iscrizione alla camera di commercio e partita IVA (per i lavoratori autonomi);
      • dichiarazione di licenziamento del datore di lavoro ed iscrizione al Centro per l'impiego (per i disoccupati);
      • attestazione di soggiorno permanente (per gli aventi diritto);
      • formulario S1 oppure E106 oppure E109 oppure E121 (per gli aventi diritto).

      Hanno diritto all'iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Nazionale, previo versamento del relativo contributo, i cittadini comunitari già residenti in Italia che non hanno titolo all'iscrizione obbligatoria, che sono privi di una copertura assicurativa del loro paese di provenienza.

      Il contributo viene calcolato sul reddito percepito in Italia e all'estero nell'anno precedente. Il contributo, in ogni caso, non può comunque essere inferiore ad € 387,34 ad eccezione degli studenti per i quali il contributo è pari ad € 149,77 e per le persone collocate alla pari per le quali ammonta ad € 219,49.

      I documenti necessari per l'iscrizione sono:

      • codice fiscale;
      • autocertificazione di residenza e del reddito percepito;
      • ricevuta bollettino di pagamento;
      • autocertificazione di iscrizione al corso di studio (per gli studenti).

      L'iscrizione volontaria riconosce il diritto all'assistenza sanitaria unicamente sul territorio italiano e non consente il rilascio della TEAM.

      L'iscrizione volontaria non è consentita a coloro che entrano in Italia per motivi di cura, turismo o affari, che possono fruire a pagamento delle prestazioni sanitarie necessarie.

    1. Hanno diritto all'iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale, a parità di condizioni con cittadini italiani, i cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno per:

      • lavoro subordinato o lavoro autonomo;
      • motivi familiari*;
      • asilo;
      • richiesta di asilo;
      • protezione sussidiaria;
      • casi speciali;
      • protezione speciale;
      • per cure mediche ai sensi dell'art.19, comma 2, lettera d-bis;
      • attesa adozione;
      • acquisto della cittadinanza;
      • minori in affidamento a scopo di adozione (non necessitano di permesso di soggiorno);
      • detenuti e internati;
      • motivi religiosi che svolgono un'attività per la quale ricevono una remunerazione (sacerdoti)

      * sono esclusi i familiari ultrasessantacinquenni in possesso di un permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare con cittadino extracomunitario rilasciato in data successiva al 5 novembre 2008; in tal caso possono ricorrere all'iscrizione volontaria.

      I familiari a carico (figli e coniuge) del cittadino straniero hanno diritto all'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale come per il capo-famiglia, in attesa che la loro posizione venga regolarizzata.

      L'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale è gratuita e coincide con il periodo del permesso di soggiorno e, alla scadenza dello stesso, il cittadino straniero non comunitario deve provvedere al rinnovo.

      I documenti necessari per l'iscrizione sono:

      • documento di identità valido;
      • codice fiscale;
      • permesso di soggiorno + ricevuta se rinnovo;
      • autocertificazione di residenza o dimora.

      Il diritto di iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale decade per:

      • mancato rinnovo del permesso di soggiorno;
      • revoca o annullamento del permesso di soggiorno;
      • espulsione del cittadino straniero.

      Hanno diritto all'iscrizione volontaria al Servzio Sanitario Nazionale, a parità di condizioni con cittadini italiani, in alternativa alla stipula di una assicurazione contro il rischio di infortunio e malattia, i cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno per:

      • residenza elettiva (ed eventuali familiari a carico);
      • motivi religiosi;
      • lavoro alla pari;
      • motivi di studio (ed eventuali familiari a carico);
      • programmi di volontariato;
      • ultrasessantacinquenne titolari di permesso per ricongiunzione con cittadino extracomunitario rilasciato in data successiva al 5 novembre 2008;
      • altre categorie escluse dall'iscrizione obbligatoria.

      L'iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Nazionale comporta il versamento di un importo calcolato sul reddito percepito in Italia e all'estero nell'anno precedente. Il contributo, in ogni caso, non può comunque essere inferiore ad € 387,34 ad eccezione degli studenti per i quali il contributo è pari ad € 149,77 e per le persone collocate alla pari per le quali ammonta ad € 219,49.

      I documenti necessari per l'iscrizione sono:

      • codice fiscale;
      • permesso di soggiorno + ricevuta se rinnovo;
      • autocertificazione di residenza o dimora;
      • ricevuta bollettino di pagamento;
      • autocertificazione di iscrizione al corso di studio (per gli studenti);
      • dichiarazione di status di straniero collocato alla pari (per i lavoratori alla pari).

      L'iscrizione volontaria riconosce il diritto all'assistenza sanitaria unicamente sul territorio italiano e non consente il rilascio della TEAM.

      L'iscrizione volontaria non è consentita ai titolari di permesso di soggiorno per motivi di cura, turismo e affari, che possono fruire a pagamento delle prestazioni sanitarie necessarie.

    1. I cittadini exrtacomunitari NON in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno hanno diritto alle prestazioni sanitarie ambulatoriali e ospedaliere erogate da strutture pubbliche o private accreditate e sono assicurate:

      • cure urgenti (non differibili senza pericolo per la vita o danno per la salute della persona) o essenziali (prestazioni sanitarie, diagnostiche e terapeutiche relative a patologie non pericolose nel breve termine, ma che potrebbero determinare maggiore danno alla salute o rischi per la vita);
      • la tutela della gravidanza e della maternità a parità di trattamento con le cittadine italiane;
      • la tutela della salute dei minori;
      • le vaccinazioni obbligatorie nell'ambito di interventi di prevenzione collettiva autorizzati dalle Regioni;
      • gli interventi di profilassi internazionale;
      • la profilassi, la diagnosi, la cura di malattie infettive.

      In questi casi, al primo accesso in ospedale viene rilasciato il codice/tessera regionale STP (Straniero Temporaneamente Presente) che identifica l'assistito per tutte le prestazioni erogabili con validità semestrale.

      Con queto codice il cittadino ha diritto alle prestazioni su indicate, a parità di partecipazione alla spesa con i cittadini italiani. In caso di indigenza il cittadino, previa autocertificazione, è esonerato alla partecipazione alla spesa.

      L'accesso alle strutture sanitarie del cittadino extracomunitario senza permesso di soggiorno non comporta segnalazione ad organi istituzionali, salvo i casi in cui la stessa si rende obbligatoria.