Fornitura di ossigeno in forma liquida

Ultimo agg. 12 maggio 2020

Prescrizione, Autorizzazione, Fornitura

L'ossigeno terapeutico è considerato farmaco salvavita che, in forma liquida, deve essere fornito esclusivamente dalla Farmacia di integrazione della Rete Territoriale per il tramite di ditta specializzata, a soggetti affetti da grave insufficienza respiratoria cronica e che pertanto necessitano di ossigenoterapia a lungo termine.

A tale scopo la Regione Lombardia ha istituito il Registro degli ipossiemici, al quale ricondurre tutte le prescrizioni e ha predisposto un'apposita scheda utilizzata sia per la rilevazione statistico-epidemiologica dei casi di insufficienza respiratoria, sia per la prescrizione dell'ossigeno liquido o, in alternativa, del concentratore d'ossigeno.

Lo specialista pneumologo compila e sottoscrive la scheda per il registro degli ipossiemici, che rappresenta la prescrizione specialistica necessaria all'assistito per ottenere la fornitura dell'Ossigeno liquido o del concentratore e la fa pervenire al distretto di competenza.

La scheda ipossiemica deve essere compilata con particolare cura per permettere una tempestiva consegna dell'Ossigeno all'assistito, specificando se è necessario o meno anche la consegna dello stroller portatile.

Esclusivamente ai residenti dell'Area Territoriale di Como è consentita la consegna della prescrizione pneumologica direttamente alla F.I.T, mentre per gli aventi diritto delle altre aree territoriali l'attivazione viene inviata alla via mail o via fax.

La Farmacia di Integrazione della Rete Territoriale,entro 24 ore, attiva la ditta specializzata, aggiudicataria del servizio per la fornitura dell'ossigeno liquido o del concentratore di ossigeno direttamente al domicilio dell'assistito.

Normativa di riferimento

  • D.G.R.n.IV/49496 del 12.12.89
  • Circolare regionale 32/SAN/90
  • Decreto 02.09.94 G.U.n.212 del 10.09.94
  • Nota regionale n.181733/G del 20.06.96
  • D.M. n.332 del 27.08.99
  • Linee guida per la ventiloterapia (Decreto DGS R.L.n.5358 del 12.03.2001)