Prenota servizi e prestazioni CUP 800.638.638

Dichiarazioni di nascita

Il servizio viene erogato dall'ufficio nascite presente in Ospedale e permette di effettuare direttamente la dichiarazione di nascita senza la necessità di recarsi nel comune di residenza.

Servizio attivo

Cosa serve

La documentazione da presentare allo sportello è la seguente:

  • documento di identità in corso di validità dei genitori
  • attestazione di nascita rilasciata dall'ostetrica o dal medico che ha assistito al parto (busta sigillata consegnata in reparto: da consegnare allo sportello ancora sigillata).
  • dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (da firmare e datare allo sportello alla presenza dell’operatore)

Nota bene: almeno uno dei due genitori deve essere residente in Italia.

 

 

Come accedere

Per effettuare la dichiarazione di nascita presso l'Ospedale occorre consegnare all'addetto la busta chiusa contenente l'attestazione di nascita fornita dal personale dell'ostetricia al momento della nascita.

Costi

Non è previsto alcun costo.

Dove

L'ufficio dichiarazioni di nascita è presente solo al Presidio Ospedaliero Sant’Anna, piano +2 (piano giallo) - "area accettazione ricoveri" - sportello n. 4.

Orari del servizio

Lunedì - Mercoledì - Venerdì dalle ore 13:00 – alle ore 14:30 (esclusi i giorni festivi )

Cos’è

La dichiarazione di nascita deve essere effettuata (Circolare Ministeriale 1823 del 01.08.1997 – D.P.R. 396 del 03.11.2000 – D.P.R. 445 del 28.12.2000) secondo una delle seguenti modalità:

  • entro 3 giorni dalla data del parto (conteggiati dal giorno seguente a quello del parto), presso l’ufficio dichiarazioni di nascita del Presidio Ospedaliero Sant’Anna di San Fermo della Battaglia, aperto nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 13 alle ore 14:30 (esclusi giorni festivi); nel caso che l’ultimo dei tre giorni a disposizione sia una domenica oppure un festivo allora l’ultimo giorno utile sarà il primo giorno feriale successivo).
  • entro 10 giorni dalla data del parto, presso l’ufficio di stato civile del Comune di nascita (San Fermo della Battaglia ) o di residenza; nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso comune, la dichiarazione di nascita è resa,  salvo diverso accordo tra loro, nel comune di residenza della madre.
  • se la dichiarazione di nascita viene resa dopo i 10 giorni, il genitore dichiarante dovrà indicare le ragioni del ritardo. In tal caso l’ufficiale dello stato civile procederà alla formazione tardiva dell’atto e ne darà segnalazione al Procuratore della Repubblica.

La dichiarazione può essere resa da:

  • uno dei due genitori, se uniti in matrimonio
  • dal padre e dalla madre congiuntamente, se non si è uniti in matrimonio
  • dalla madre naturale se non c’è  riconoscimento da parte del padre

I genitori, al momento della nascita, concordi nella volontà, possono scegliere di attribuire:

  • il singolo cognome di uno dei genitori*
  • il doppio cognome nell’ordine dagli stessi  stabilito*.

Il cognome del figlio nato da genitori entrambi stranieri viene determinato secondo le leggi del paese di cui il bambino è cittadino (come previsto dall’art. 24 della legge n. 218/1995 e s.m.i.).

*Le sentenze della Corte Costituzionale n. 286 in data 08/11/2016 – 21/12/2016 e n. 131 in data 27/04/2022 – 31/05/2022 hanno dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma che prevede l’automatica attribuzione del cognome paterno al figlio.

NOTA BENE: se entrambi i genitori non risiedono in Italia la Dichiarazione di Nascita può essere resa solamente presso l’ufficio di stato civile del Comune di nascita.

Unità operativa responsabile

Responsabile del servizio

Documenti

Ultimo aggiornamento: 09/07/2025, 15:59

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Rating:

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri
Icona