Amministrazione di sostegno

L'Amministratore di Sostegno (ADS)

L'Amministrazione di sostegno è una misura di protezione giuridica delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, introdotta dalla Legge 9 gennaio 2004 n. 6 con la finalità di tutelare coloro che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.

Chi può beneficiarne

Possono beneficiare dell'Amministrazione di sostegno tutte le persone che hanno difficoltà ad esercitare i propri diritti, cioè a prendere autonomamente le decisioni necessarie per la propria cura e per l'amministrazione del proprio patrimonio: portatori di disabilità e patologie che limitano la capacità di agire, persone che hanno difficoltà a provvedere ai propri interessi a causa di una dipendenza (alcolisti, giocatori patologica, tossicodipendenti), detenuti.

In cosa consiste

L'Amministrazione di sostegno comporta la minore limitazione possibile della capacità di agire del beneficiario (cioè di compiere atti con valore giuridico), mediante interventi temporanei o permanenti da parte di un amministratore di sostegno che il Giudice sceglierà preferibilmente - ove possibile - tra il coniuge non separato legalmente, la persona stabilmente convivente, i genitori, i fratelli e le sorelle, i parenti entro il quarto grado.

L'Amministrazione di sostegno è una forma di tutela flessibile e personalizzata, in quanto è costruita in base ai bisogni specifici e alle aspirazioni e alle richieste della persona: il Giudice terrà conto delle richieste e delle aspirazioni del beneficiario, compatibilmente con i suoi interessi, bisogni ed esigenze di protezione.

Quali sono gli effetti

Le persone soggette all'Amministrazione di sostegno non perdono totalmente la capacità di agire, ma la conservano per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza dell'amministratore di sostegno. La capacità di agire viene "compressa", limitatamente agli atti individuati dal Giudice nel decreto di nomina.

L'Amministrazione, quando necessario, può essere istituita d'ufficio e con urgenza o anche per un periodo breve e determinato e può riguardare anche un solo atto: la persona non perde la capacità di compiere tutti quegli atti che non richiedono la rappresentanza o l'assistenza dell'amministratore e tutti quegli atti che non sono stati indicati nel decreto di nomina.

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