Commissione Medica Locale: patenti di guida

Ultimo agg. 27 aprile 2021
commissione medica locale: patenti di guida

La Commissione Medica Locale per patenti di guida ha il compito di accertare la sussistenza dei requisiti fisici e psichici per il rilascio, la conferma di validità e la revisione della patente di guida ("patente speciale") - nei casi previsti dalla legge - di candidati o conducenti affetti da malattie fisiche o psichiche rilevanti per la sicurezza della guida o da minorazioni che possano interessare l'udito, gli arti, la colonna, la conformazione o lo sviluppo somatico.

La Commissione Patenti comunica l'eventuale giudizio di temporanea o permanente inidoneità alla guida alla Motorizzazione Civile, che adotta il provvedimento di sospensione o revoca della patente di guida. Inoltre comunica al CED della Motorizzazione civile le eventuali riduzioni della validità della patente e gli eventuali adattamenti che vengono resi obbligatori sui veicoli.

I provvedimenti di sospensione, di revoca, di riduzione di validità della patente o gli adattamenti prescritti dalla Commissione Medica Locale possono essere modificati dalla Motorizzazione Civile in autotutela, quando l'interessato produca, a sua richiesta e a sue spese, una nuova certificazione medica rilasciata dagli organi sanitari periferici delle Ferrovie dello Stato dalla quale emerga una diversa valutazione.

È onere dell'interessato produrre la nuova certificazione medica entro 120 giorni dalla data della visita in Commissione Patenti. La produzione del certificato oltre tali termini comporta decadenza dalla possibilità di presentare ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale competente ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.


A chi si rivolge

  • cittadini affetti da minorazioni fisiche, visive e uditive
  • cittadini che abbiano superato i 60 anni di età in possesso di patente categoria D-DE
  • cittadini che abbiano superato i 65 anni di età in possesso di patente categoria C-E
  • cittadini per i quali è richiesta la revisione della patente di guida dalla Prefettura o dall'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile (M.C.T.C.)
  • cittadini affetti dalle patologie indicate nell'appendice II al Titolo IV - Art. 320 (Malattie invalidanti) del DPR del 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento attuativo del Codice della Strada): malattie cardiovascolari, diabete, malattie endocrine, malattie del sistema nervoso ed epilessia; malattie psichiche, uso di sostanze psicoattive; malattie del sangue, malattie respiratorie, malattie dell'apparato urogenitale

Come accedere

La prenotazione della visita è obbligatoria e può essere effettuata direttamente dall'interessato o da un suo delegato. (modalità prenotazioni).

Per prenotare la visita è necessario essere in possesso di:

  • documento di riconoscimento (carta di identità, passaporto, patente di guida se in possesso)
  • in caso di revisione: provvedimento di revisione (in originale) della Prefettura o della Motorizzazione Civile (M.C.T.C.)

All'atto della prenotazione vengono fornite tutte le indicazioni relative alla data della visita ed alla documentazione sanitaria ed amministrativa necessaria in occasione della visita per il singolo caso.

Gli utenti le cui pratiche vengono sospese per richiesta di ulteriori accertamenti o documentazione integrativa possono presentarsi senza appuntamento nel corso delle sedute successive, preferibilmente nello stesso giorno della settimana se non diversamente specificato dalla Commissione.


Costo e modalità di pagamento

  • versamento di euro 50,00 (tutte le categorie e tipologie di patente)

Il versamento può essere effettuato tramite POS (a mezzo bancomat o carta di credito in sede di visita) oppure bonifico bancario sul c/c aziendale INTESA SAN PAOLO SPA IBAN IT88F0306910910100000046049.

Sono a carico dell'interessato le spese per gli eventuali accertamenti clinici e/o di laboratorio disposti dalla Commissione.